Informazioni

La segreteria del Collegio sarà aperta al pubblico nelle giornate di lunedi e mercoledi pomeriggio dalle ore 16:00 alle ore 18:00 e sabato mattina dalle 9:00 alle 12:00.
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1. Codice Deontologico

CODICE DEONTOLOGICO DEL PERITO AGRARIO
ADOTTATO NELLA SEDUTA DI CONSIGLIO DEL 31 LUGLIO 2013
Testo delle norme di deontologia per l’esercizio della professione di Perito Agrario
L’ETICA PROFESSIONALE è l’emanazione di un codice morale che deve essere seguito con personale convinzione, Essa, come le regole deontologiche, è il completamento delle norme e delle leggi che si applicano a tutti i Periti Agrari nell’esercizio delle loro attività e nei rapporti tra di loro e con i terzi.

Principi generali

Articolo I
Il Perito Agrario deve essere sempre libero e professionalmente indipendente; deve sempre essere costantemente rivolto alle conoscenze scientifiche ed agire con coscienza.
Le disposizioni contenute nel presente Codice Deontologico, avente natura di regolamento interno al Collegio professionale dei Periti Agrari e dei Periti Agrari Laureati, si compone di norme particolari che integrano le normative ordinamentali, hanno carattere precettivo e vincolante e vanno rispettate da ogni iscritto all’Albo professionale o nell’Elenco speciale, sia esso cittadino italiano o cittadino di uno degli Stati membri della Comunità Europea che abbiano ottenuto l’iscrizione all’Albo o nell’Elenco speciale e dai praticanti nell’esercizio dell’attività professionale e nei confronti di terzi. Tutti gli iscritti sono tenuti alla loro conoscenza. L’ignoranza delle medesime non libera dalla responsabilità disciplinare gli inadempienti.
L’iscrizione all’Albo professionale richiede una condotta morale e civile irreprensibile.
La professione del Perito Agrario, esercitata conformemente alle Leggi che la tutelano, rappresenta un’attività intellettuale, di pubblica utilità e di rilevante interesse Nazionale d in difesa degli artt. 9 e 32 della Costituzione della Repubblica Italiana e dell’art. 37 della Carta dei Diritti fondamentali dell’Unione Europea.
Le norme deontologiche si applicano a tutti gli iscritti all’Albo dei Periti Agrari e Periti Agrari Laureati nell’esercizio a titolo individuale, associato o societario, della loro attività professionale, nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, con i Colleghi, Con i Collegi, con i Clienti nei rapporti con terzi.

Articolo 2
La potestà disciplinare e regolamentare spetta agli organi professionali ai quali è demandato il compito di irrogare sanzioni per la violazione dei precetti deontologici ai sensi della legge 28 marzo 1968 n. 434 – Titolo V – artt. 37-53 e s.m.i..
Con le modalità previste dalla Legge sono istituiti i Consigli di Disciplina Territoriali. La potestà disciplinare, dal momento della loro costituzione, è di spettanza dei Consigli di Disciplina Territoriali.
All’organo professionale Nazionale spetta altresì di indicare le regole di condotta per una migliore tutela della professione.
Il procedimento disciplinare si apre nei confronti del Perito Agrario per tutti i fatti che, anche non riguardanti la attività professionale, abbiano riflesso sulla sua reputazione professionale o danneggino l’immagine della Categoria.
Le sanzioni dovranno essere adeguate e proporzionate alla violazione commessa e devono tener conto dei comportamenti e delle specifiche circostanze, che hanno contribuito a determinare l’infrazione.
Quando nello stesso procedimento siano posti a carico del Perito Agrario più addebiti la sanzione deve essere unica.

Articolo 3
Le attività previste dall’Ordinamento Professionale devono essere svolte dal Perito Agrario con dignità, probità e decoro, seguendo i principi dell’autonomia intellettuale, unite ad una adeguata preparazione tecnico culturale.
Al fine di garantire un elevato livello qualitativo della attività professionale è dovere del Perito Agrario curare costantemente la propria preparazione professionale ed aggiornamento professionale anche avvalendosi delle possibilità offerte dalla legge 28 marzo 1968 n. 434, così come modificata dalla legge 21 febbraio 1991 n. 54 art. 12, lettera -o-.

Articolo 4
Il Perito Agrario, nel caso eserciti l’attività professionale, anche in forma non esclusiva, deve attenersi alle norme previste dal regolamento per la formazione continua obbligatoria emanate dal Collegio Nazionale e provvedere annualmente al proprio aggiornamento.
Il mancato aggiornamento costituisce illecito disciplinare.

Articolo 5
E dovere del Perito Agrario conservare il segreto professionale sull’attività prestata e mantenere la riservatezza sugli incarichi trattati.
Il rispetto del segreto professionale e la riservatezza devono essere mantenute anche da parte dei collaboratori e dipendenti del Perito Agrario che hanno partecipato allo svolgimento dell’attività professionale.

Articolo 6
Il Perito Agrario esercente la professione anche in forma non esclusiva ha l’obbligo di provvedere agli adempimenti fiscali e previdenziali prescritti dalle vigenti Leggi dandone comunicazione al Collegio di appartenenza.
Il Perito Agrario esercente la libera professione anche in forma non esclusiva ha l’obbligo di stipulare idonea polizza assicurativa a copertura dei rischi derivanti dall’attività professionale nei confronti dei clienti. Tale copertura deve comprendere i collaboratori, i dipendenti e tutte le persone che collaborano alla propria attività
Il Perito Agrario esercente la professione anche in forma non esclusiva ha l’obbligo di provvedere agli adempimenti della Formazione Continua.
Il Perito Agrario esercente la libera professione anche in forma non esclusiva ha l’obbligo di possedere la posta elettronica certificata.
Gli obblighi di cui ai precedenti punti devono essere rispettati sia dai professionisti esercenti la professione in forma singola, associata o societaria.

Articolo 7
1. E’ dovere del Perito Agrario evitare situazioni d’incompatibilità professionale.
2. Il Perito Agrario, nel dubbio, deve chiedere il parere al proprio Collegio Professionale
Rapporti con il collegio provinciale

Articolo 8
L’iscrizione all’Albo professionale comporta doveri di rispetto nei confronti del Consiglio del Collegio.
Ogni Perito Agrario ha pertanto doveri di collaborazione con il Collegio al quale appartiene e dovrà fornire allo stesso chiarimenti, delucidazioni e documenti che gli venissero richiesti, compatibilmente con il rispetto del segreto professionale.
L’iscritto all’Albo Professionale ha altresì l’obbligo di segnalare al Consiglio del Collegio coloro che si rendessero colpevoli di trasgressioni alle presenti norme, previo richiamo in via privata ed amichevole.
Nel caso in cui persista la trasgressione, il Consiglio del Collegio interviene per stabilire il provvedimento disciplinare.

Articolo 9
Il Perito Agrario ha il dovere di partecipare alle assemblee in modo da non pregiudicare la funzionalità del Collegio Professionale.

Articolo 10
L’iscritto deve osservare con disciplina i provvedimenti emanati dal Collegio.

Articolo 11
Periti Agrari chiamati a far parte delle commissioni, segnalati o meno dal Consiglio del Collegio, devono attenersi alle norme emanate dal Consiglio, tenendo sempre presente, in ogni circostanza, l’interesse generale della categoria.

Articolo 12
Il Perito Agrario che, pur essendo iscritto all’Albo, successivamente alla propria iscrizione instauri rapporti di dipendenza con Enti o Privati, il cui regolamento vieti l’esercizio della Professione, è tenuto a darne immediata comunicazione al Consiglio del Collegio, anche se in via eccezionale è autorizzato a svolgere atti di libera professione.

Rapporti con Colleghi
Articolo 13
Ogni Perito Agrario deve mantenere sempre, nei confronti degli altri colleghi, rapporti di cordialità, lealtà e collaborazione.

Articolo 14
E’ scorretto il comportamento diretto alla sottrazione del cliente di un collega.

Articolo 15
Il Perito Agrario non deve cercare di sostituirsi ai colleghi che abbiano ricevuto incarichi professionali.
Qualora esso sia chiamato ad assumere un incarico già affidato ad altro collega, deve informarne quest’ultimo ed accertarsi che l’incarico precedente sia regolarmente revocato e soddisfatte tutte le pendenze in atto.
Comunque, il Perito Agrario deve astenersi in ogni circostanza da apprezzamenti nei confronti di un altro professionista.

Articolo 16
Il Perito Agrario che si attribuisce opera professionale di lavoro compiuto da altri, compie grave mancanza professionale disciplinarmente sanzionabile.

Articolo 17
Non è concesso promuovere vertenze giudiziarie contro un collega per motivi professionali se non dopo aver informato il Presidente del Collegio Provinciale per un tentativo di conciliazione.
Dissensi professionali, non risolvibili bonariamente, vanno portati per la conciliazione al Consiglio del Collegio Provinciale che si pronuncia prima dei termini previsti per eventuali azioni giudiziarie.

Articolo 18
Il Perito Agrario deve qualificarsi in modo tale che sia evitato ogni possibile
equivoco, precisando sulla carta intestata, nella targa dello studio, nell’elenco telefonico, nelle guide specializzate, nei timbri, il titolo che gli compete di “Perito Agrario ” (abbreviazione Per. Agr.).
Il timbro professionale viene rilasciato su richiesta agli esercenti la libera
professione anche in via non esclusiva da parte dell’ordine territoriale competente.
L’utilizzo del timbro professionale e delle sue forme elettroniche è strettamente
connesso all’attività professionale svolta nel rispetto delle normative fiscali, previdenziali e contributivi dovuti agli organi ordinistici. Nel caso di svolgimento puntuale dell’attività professionale da parte degli iscritti di cui all’art. 12 del presente regolamento, il professionista per l’utilizzo del timbro al fine dell’espletamento dell’incarico dovrà rivolgere apposita istanza al collegio territoriale che lo ha in deposito.
Il Perito Agrario esercente la libera professione è responsabile dell’uso
esclusivamente personale del proprio timbro e della eventuale forma elettronica dello stesso (firma digitale, etc…). In caso di smarrimento deve avvertire immediatamente il proprio ordine territoriale e/o l’eventuale gestore del servizio di certificazione elettronica in maniera da evitare ogni possibile utilizzo fraudolento di tali sigilli.
La pubblicità, anche per via telematica, effettuata nel rispetto delle leggi vigenti,
deve essere contenuta entro i limiti della serietà professionale, non deve contenere titolo o specializzazioni professionali diversi da quelli accademici o scolastici e informazioni che possano trarre in inganno il cliente e comunque deve essere trasparente, veritiera e
La violazione delle disposizioni sopra riportate costituisce illecito disciplinare che
deve essere sottoposto a procedimento disciplinare, fatte salve le ulteriori e più gravi violazioni previste dalle norme vigenti.

Rapporti con i praticanti
Articolo 19
Nei rapporti con i Praticanti il Perito Agrario è tenuto all’insegnamento delle proprie conoscenze ed esperienze in materia professionale ed a realizzare ogni attività finalizzata a favorire l’apprendimento da parte dello stesso, nell’ambito della pratica professionale, in conformità alle disposizioni legislative ed a quelle regolamentari. In particolare, il Perito Agrario deve favorire l’acquisizione da parte del praticante dei fondamenti teorici e pratici della Professione, nonché dei principi di deontologia professionale.

Rapporti con il committente
Articolo 20
Il rapporto di fiducia è alla base dell’attività professionale e pertanto deve essere improntato alla massima correttezza e lealtà. Il Perito Agrario dovrà tutelare nel migliore dei modi l’interesse del committente con il rispetto della rettitudine e del decoro professionale.

Articolo 21
L’incarico deve essere espletato secondo scienza e coscienza e dovrà essere rifiutato quando il Perito Agrario ritiene di non avere specifica competenza in materia, in questo caso il Perito Agrario propone la consulenza di altro professionista.
La prestazione è personale e diretta, eventuali sostituzioni devono essere comunicate al cliente.
Qualora l’iscritto all’Albo, per qualsiasi motivo, non sia in grado di portare a termine l’incarico professionale, ha il dovere di informare il cliente e chiedere di essere sostituito da altro professionista al quale fornirà con diligenza tutte le informazioni sul lavoro già da lui espletato.

Articolo 22
Costituisce grave violazione della correttezza professionale l’accettare o sollecitare premi o compensi da terzi interessati, qualunque sia la causa.

Articolo 23
Posto che la accettazione dell’incarico professionale deriva dalla competenza a svolgere quell’incarico, il ritardo ingiustificato o il mancato adempimento delle prestazioni di attività professionale richieste, per negligenza o trascuratezza, costituiscono violazione del dovere professionale.

Articolo 24
Il Perito Agrario ha l’obbligo di restituire al committente la documentazione, da quest’ultimo fornita, inerente l’incarico ricevuto, quando la parte ne faccia richiesta. In caso di rinuncia, pur rimanendo proprietario degli elaborati, è tenuto a fornire al committente, oltre la copia degli stessi, i dati e le notizie di quanto svolto sino a quel momento.

Articolo 25
Il professionista deve astenersi dal prestare la propria attività professionale quando può esistere conflitto d’interessi con il proprio cliente.

Articolo 26
Il Perito Agrario è tenuto a dare al proprio assistito tutte le informazioni relative all’incarico in corso, quando ne faccia richiesta il committente.

Articolo 27
Il professionista deve, nei limiti del possibile, pretendere affinché il mandato professionale sia conferito per iscritto o, in subordine, dare conferma scritta dell’accettazione dell’incarico e deve concordare con il committente l’importo delle prestazioni da eseguire e proporre il preventivo scritto per l’approvazione allo stesso Committente, deve altresì comunicare i dati della propria polizza RC professionale.
E’ fatto obbligo al professionista di rendere conto delle somme ricevute dal cliente o da terzi, per lo svolgimento dell’incarico, mettendo a disposizione gli importi a favore del committente.
Il Perito Agrario ha diritto di trattenere dalle somme che gli siano pervenute dalla parte assistita o da terzi, una quota per le spese sostenute e trattenerla o compensarla con le proprie competenze, quando vi sia il consenso della parte assistita e non vi sia contestazione sulle competenze richieste.

Articolo 28
Il Perito Agrario che recede dall’incarico, non ancora ultimato, potrà farlo a condizione di prendere tutti quei provvedimenti atti a non danneggiare il committente.

Articolo 29
Poiché l’incarico professionale è un vero e proprio contratto di prestazione d’opera intellettuale, il Perito Agrario nell’assumere l’incarico deve stabilire il termine della prestazione.

Articolo 30
Nel redigere la notula, il Perito Agrario deve indicare con chiarezza le prestazioni eseguite, i compensi, le spese ed attenersi a quanto previsto dall’incarico ricevuto e dal relativo preventivo sottoscritto per accettazione dal committente come indicato al precedente art. 26 comma 1.

Articolo 31
Il Collegio Nazionale, ai soli fini di indirizzo per i Collegi e per l’eventuale utilizzo da parte dell’Autorità Giudiziaria, indica delle tariffe di riferimento che non hanno valore vincolante nel rapporto tra committente e Perito Agrario.

Articolo 32
Il Perito Agrario, nel caso svolga, anche in via non esclusiva, l’attività professionale, ha l’obbligo di sottoscrivere adeguata polizza assicurativa di Responsabilità Civile che tuteli il committente da eventuali errori commessi dal Professionista e dai suoi collaboratori nell’esercizio del mandato ricevuto.

Articolo 33
Il Perito Agrario è tenuto nel modo più rigoroso al segreto professionale così come previsto dall’ordinamento della professione.
Può derogare all’obbligo di mantenere il segreto professionale con il consenso del committente e quando è imposto dalla legge.

Rapporti con Enti, Autorità e terzi

Articolo 34
Nei rapporti con i mezzi di informazione, il Perito Agrario nel rilasciare dichiarazioni e interviste deve orientarsi al massimo equilibrio e non trarre benefici personali se in concorrenza con i colleghi

Norme relative a concorsi e commissioni in genere

Articolo 35
Il Perito Agrario non deve avvalersi della sua posizione di amministratore pubblico e del relativo suo prestigio per i propri vantaggi professionali a scapito del lavoro dei colleghi, usurpandone il lavoro, dovendo in ogni caso uniformarsi a quanto disposto negli articoli precedenti.

Articolo 36
Il Perito Agrario, designato o meno dal Consiglio del Collegio, eletto a cariche istituzionali o a far parte di qualsiasi tipo di commissione, deve accettare la designazione o nomina e, anche se a titolo personale, deve comportarsi in maniera corretta secondo quanto risulta dalle norme deontologiche.
In ogni caso è tenuto ad osservare tutte le disposizioni che il Consiglio del proprio Collegio dovesse impartire, nell’interesse e a difesa della categoria.
Il Perito Agrario deve comunque comunicare immediatamente al Consiglio del Collegio cui è iscritto l’eventuale nomina in commissioni.

Disposizioni finali
Articolo 37
Le norme deontologiche raccolte nei precedenti articoli costituiscono l’integrazione delle norme legislative o regolamentari che disciplinano l’attività di Perito Agrario quale libero professionista.
Esse devono essere osservate scrupolosamente dagli iscritti all’Albo, sotto pena di provvedimenti disciplinari che potranno essere presi a seconda della gravità delle infrazioni, abusi, mancanze in genere e atti comunque ritenuti dal Consiglio del Collegio, alla cui circoscrizione il collega appartiene, lesivi dell’etica professionale.
Ogni abuso o trasgressione nell’esercizio della professione, o fatto sconveniente alla dignità professionale è perseguibile disciplinarmente ai sensi dell’art. 37 e seguenti della legge 28 marzo 1968 n. 434 così come modificata dalla legge 21 febbraio 1991 n. 54 e dal D.P.R. 731 del 16 maggio 1972 e s.m.i.
A tale scopo il Consiglio del Collegio (fino a decadenza) o il Consiglio di Disciplina provvede ai sensi dell’ordinamento della professione di Perito Agrario e delle norme di attuazione dell’Ordinamento stesso.
Le sanzioni devono essere proporzionate ed adeguate alla gravità dei fatti e tener conto dei comportamenti e delle specifiche circostanze soggettive ed oggettive, che hanno concorso a determinare l’infrazione nonché dalla reiterazione dei comportamenti disciplinarmente rilevanti.
La responsabilità disciplinare discende dall’inosservanza dei doveri e dalla volontarietà della condotta anche se omissiva. Oggetto di valutazione è il comportamento del soggetto incolpato nel suo complesso. In caso di diversi addebiti legati ad uno stesso procedimento si provvederà ad una emanazione di una unica

Articolo 38
Il Consiglio del Collegio vigila sull’osservanza da parte degli iscritti delle presenti norme ed il Perito Agrario è tenuto, per quanto di sua competenza, a diffondere i principi etici sopra enunciati.
Ovunque l’infrazione venga commessa l’organo giudicante sarà sempre il Collegio (fino a decadenza) o il Consiglio di Disciplina presso il quale il Perito Agrario che ha commesso l’infrazione è iscritto.
Il collega od il Collegio di altre province, che vengano a conoscenza delle infrazioni commesse dal collega Perito Agrario, dovranno rimettere al Collegio di competenza, tutti gli elementi, documentazioni, ecc. che potranno raccogliere.

Articolo 39
Le presenti norme, comuni a tutti i Periti Agrari, sono deliberate dal Consiglio del Collegio Nazionale e costituiscono regolamento interno e vincolano tutti i Periti Agrari.

Articolo 40
Il presente regolamento sarà depositato presso il Ministero della Giustizia, il Consiglio Nazionale dei Periti Agrari e dei Periti Agrari Laureati, i Collegi Provinciali e costituisce parte integrante del Regolamento della Professione di Perito Agrario ed entra in vigore dal 1 Agosto 2013, salvo per quanto attiene alle norme relative all’effettiva entrata in vigore degli obblighi derivanti dalla Formazione Continua e dall’obbligo assicurativo del libero professionista.

2. Regolamento professionale

Regolamento per l’esercizio professionale dei periti agrari
Regio Decreto del 25 Novembre 1929, n. 2365

Art. 1
Il titolo di perito agrario spetta a coloro i quali abbiano conseguito il diploma di perito agrario da una scuola agraria media, Regia o pareggiata – vedi ora L. 15 giugno 1931, n. 889

Art. 2
Presso ogni locale associazione sindacale dei periti agrari legalmente riconosciuta è costituito l’albo dei periti agrari, in cui sono iscritti coloro che, trovandosi nelle condizioni stabilite nel presente regolamento, abbiano la residenza entro la circoscrizione dell’associazione medesima.

Art. 3
La tenuta dell’albo e la disciplina degli iscritti sono affidate, a termini dell’art. 12 del R. decreto 1° Luglio 1926, n. 1130, alle associazioni sindacali legalmente riconosciute, le quali esercitano tali attribuzioni a mezzo di un comitato composto di cinque membri, se il numero degli iscritti nell’albo non super 200, e di sette membri negli altri casi. Fanno parte del Comitato anche due membri supplenti, che sostituiscono gli effettivi, in caso di assenza o di impedimento. I componenti del comitato devono essere iscritti nell’albo professionale. Essi sono nominati con decreto del Ministro per la giustizia e gli affari di culto, fra coloro che le competente associazione sindacale designerà in numero doppio; durano in carica due anni e, scaduto il biennio, possono essere riconfermati. Il Comitato elegge nel suo seno il Presidente e il Segretario; decide a maggioranza, e, in caso di parità di voti, prevale quello del presidente.

Art. 4
Per essere iscritto all’Albo è necessario:

essere cittadino italiano o cittadino di uno stato avente trattamento di reciprocità con l’Italia
godere dei diritti civili e non aver riportato condanna alla reclusione o alla detenzione per tempo superiore a cinque anni, salvo che sia intervenuta la riabilitazione a termini del codice di procedura penale
aver conseguito il diploma indicato nell’articolo 1

In nessun caso possono essere iscritti nell’albo, e, qualora vi si trovino iscritti, debbono essere cancellati, colore che abbiano svolto una pubblica attività in contraddizione con gli interessi della Nazione.

Art. 5
La domanda per l’iscrizione è diretta al Comitato presso l’associazione sindacale nella cui circoscrizione l’aspirante risiede; è redatta in carta da bollo ed è accompagnata da documenti seguenti:

atto di nascita
certificato di residenza
certificato generale del casellario giudiziale di data non anteriore di tre mesi alla presentazione della domanda

* vedi ora legge 28 marzo 1968, n.434, modificata dalla legge 21 febbraio 1991, n.54

certificato di cittadinanza italiana o certificato di cittadinanza dello stato avente trattamento di reciprocità con l’Italia
diploma rilasciato da una delle scuole indicate nell’art. 1

Art. 6
Nessuno può essere iscritto contemporaneamente in più di un albo; ma è consentito il trasferimento da un albo all’altro, contemporaneamente alla cancellazione della iscrizione precedente

Art. 7
Gli impiegati dello stato e delle altre pubbliche amministrazioni, ai quali, secondo gli ordinamenti loro applicabili, sia vietata l’esercizio della libera professione, non possono essere iscritti nell’albo, ma, in quanto sia consentito, a norma degli ordinamenti medesimi, il conferimento di speciali incarichi,questi potranno loro essere dati, pure non essendo essi iscritti nell’albo. Gli impiegati medesimi, ai quali sia invece consentito l’esercizio della professione, possono essere iscritti nell’albo, ma sono soggetti alla disciplina del Comitato soltanto per ciò che riguarda il libero esercizio. In nessun caso l’iscrizione nell’albo può costituire titolo per quanto concerne la carriera.

Art. 8
L’albo, stampato a cura del Comitato, deve essere comunicato alla cancelleria della Corte di appello e dei Tribunali della circoscrizione a cui l’albo stesso si riferisce, al Pubblico Ministero presso le autorità giudiziarie suddette, ai Consigli Provinciali dell’economia nella circoscrizione medesima e alla segreteria della Commissione Centrale, di cui all’art. 15 Agli uffici, a cui si deve trasmettere l’albo, a termini del precedente comma, sono comunicati altresì i provvedimenti individuali di iscrizione e cancellazione dall’albo, nonchè di sospensione dall’esercizio della professione.

Art. 9
Il Comitato rilascia ad ogni iscritto apposita attestazione. L’iscrizione in un albo ha effetto in tutto il territorio del Regno.

Art. 10
La cancellazione dall’albo, oltre che per motivi disciplinari, giusta l’articolo seguente, è pronunciata dal Comitato su domanda o in seguito a dimissioni dell’interessato, ovvero d’ufficio o su richiesta del procuratore del Re, nei casi:

di perdita della cittadinanza o del godimento dei diritti civili;
di trasferimento dell’iscritto in un altro albo.

Art. 11
Le pene disciplinari che il Comitato può applicare , per gli abusi e le mancanze che gli iscritti abbiano commesso nell’esercizio della professione sono;

l’avvertimento
la censura
la sospensione dall’esercizio professionale per un tempo non maggiore di sei mesi
la cancellazione dall’albo

L’avvertimento è dato con lettera raccomandata a firma del presidente del Comitato.

La censura , la sospensione e la cancellazione sono notificate al colpevole per mezzo di ufficiale giudiziario.

Il Comitato deve comunicare all’associazione sindacale i provvedimenti disciplinari presi contro i professionisti, che facciano anche parte della detta associazione , e questa deve comunicare al Comitato i provvedimenti adottati contro coloro che siano anche iscritti nell’albo.

Art. 12
L’istruttoria, che precede il giudizio disciplinare, può essere promossa dal Comitato su domanda di parte, o su richiesta del Pubblico Ministero, ovvero d’ufficio, in seguito a deliberazione del Comitato, ad iniziativa di uno o più membri. Il presidente del Comitato, verificati sommariamente i capi, raccoglie le opportune informazioni e, dopo di avere inteso l’incolpato, riferisce al Comitato, il quale decide se vi sia luogo a procedimento disciplinare. In caso affermativo, il presidente nomina il relatore, fissa la data della seduta per la discussione e ne informa almeno dieci giorni prima l’incolpato, affinchè possa presentare le sue giustificazioni sia personalmente, sia per mezzo di documenti. Nel giorno fissato il Comitato, sentiti il rapporto del relatore e la difesa dell’incolpato, adotta le proprie decisioni. Ove l’incolpato non si presenti, o non faccia pervenire documenti a sua discolpa, nè giustifichi un legittimo impedimento, si proceda in sua assenza.

Art. 13
Nel caso di condanna alla reclusione o alla detenzione, il Comitato, a seconda delle circostanze, può eseguire la cancellazione dall’albo o pronunciare la sospensione. Quest’ultima ha sempre luogo ove sia stato rilasciato mandato di cattura e fino alla sua revoca. Qualora si tratti di condanna, che impedirebbe la iscrizione, è sempre ordinata la cancellazione dall’albo.

Art. 14
Colui che è stato cancellato dall’albo può a sua richiesta essere riammesso, quando siano cessate le ragioni che hanno motivato la sua cancellazione. Se la cancellazione è avvenuta a seguito di condanna penale, la domanda di nuova iscrizione non può essere fatta che quando si sia ottenuta la riabilitazione, giusta le norme del Codice di procedura penale. Se la cancellazione è avvenuta in seguito a giudizio disciplinare per causa diversa da quella indicata nel comma precedente,la iscrizione può essere chiesta quando siano decorsi due anni dalla data di cancellazione dall’albo. Se la domanda non è accolta, l’interessato può ricorrere in conformità dell’articolo seguente.

Art. 15
Le decisioni del Comitato, in ordine alla iscrizione e alla cancellazione dall’albo, nonchè ai giudizi disciplinari, sono notificate agli interessati, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, salva la disposizione dell’art. 11, comma 3, per quanto concerne la notificazione di decisioni, che pronunziano i provvedimenti disciplinari ivi indicati. Contro le decisioni anzidette, entro trenta giorni dalla data di notificazione, è dato ricorso, tanto all’interessato, quanto al procuratore del Re, alla commissione centrale per i dottori in scienze agrarie, di cui all’art. 15 del regolamento concernente l’esercizio professionale dei dottori in scienze agrarie. Però, quando la Commissione decide su questi ricorsi, i quattro membri nominati su designazione dell’Associazione nazionale dei dottori in scienze agrarie sono sostituiti da quattro membri nominati tra coloro che saranno designati in numero doppio dal Direttore dell’Associazione nazionale dei periti agrari. I detti membri devono essere iscritti all’albo dei periti agrari; durano in carica tre anni, ma alla scadenza possono essere riconfermati. Nello stesso termine di trenta giorni il ricorso preveduto nel comma precedente è concesso al direttorio dell’Associazione nazionale dei periti agrari, il quale può delegare uno dei propri membri a presentare e sostenere il ricorso medesimo. La presentazione del ricorso, quando non sia fatta dal procuratore del Re, deve essere accompagnata dal versamento presso la segreteria della Commissione centrale della somma di L.800 (La tassa è stata portata a L.800 dall’art. 1 lettera a, D.Lgs. C.P.S. 13 settembre 1946, n. 261). Contro le decisioni della Commissione centrale è ammesso ricorso alle sezioni unite della Corte di Cassazione per incompetenza o eccesso di potere.

Art. 16
Sono di spettanza della professione di perito agrario:

la direzione e l’amministrazione di medie aziende agrarie;
la stima e la divisione di fondi rustici;
l’assistenza e la vigilanza di lavori di trasformazione fondiaria;
la valutazione dei danni alle colture; la stima di scorte; le operazioni di consegna e riconsegna dei beni rurali e relativi bilanci e liquidazioni. E’ fatta eccezione per i casi di notevole importanza economica e per quelli che, per la complessività di elementi di valutazione, richiedano le speciali cognizioni scientifiche e tecniche proprie dei dottori in scienze agrarie;
funzioni contabili e amministrative nelle aziende agricole;
curatele di aziende agrarie;
funzioni peritali ed arbitramentali in ordine alle attribuzioni innanzi menzionate.

Art. 17
Le disposizioni dell’articolo precedente valgono ai fini della delimitazione della professione di perito agrario e non pregiudicano quanto può formate oggetto dell’attività di altre professioni. Restano ferme, in ogni caso, le disposizioni degli art. 18 e 23 del regolamento approvato con R. decreto 11 febbraio 1929, n. 274, per quanto concerne i rapporti fra le professioni dei geometri, degli ingegneri civili, dei dottori in scienze agrarie e dei periti agrari.

Art. 18
Le perizie e gli incarichi, da affidarsi ai periti agrari, possono essere conferiti dall’autorità giudiziaria e dalle pubbliche amministrazioni soltanto agli iscritti nell’albo, salvo il disposto dell’art. 7; e coloro che sono in possesso di un diploma di specializzazione, come in giardinaggio, caseificio, oleificio, zootecnia ed altre analoghe, sono preferiti agli altri nelle mansioni, a cui si riferisce il diploma medesimo. Peraltro le perizie e gli incarichi anzidetti possono essere affidati a persone non iscritte nell’albo quando si tratti di casi di importanza limitata, ovvero non vi siano nella località professionisti iscritti all’albo, ai quali affidare la perizia o l’incarico. Nulla è innovato a quanto dispone l’art. 45 del R.decreto 30 novembre 1923, n. 3214, per quanto concerne la validità del titolo di perito agrario agli effetti dell’assunzione negli impieghi specificati nello stesso articolo.

Art. 19
Spetta all’Associazione sindacale:

di curare che siano repressi l’uso abusivo del titolo di perito agrario e l’esercizio abusivo della professione, presentando, ove occorra, denuncia al procuratore del Re;
di compilare ogni triennio la tariffa professionale. Questa deve essere approvata dal Ministro per la giustizia e degli affari di culto, di concerto con quello per l’agricoltura e le foreste;
di determinare ed esigere in contributo annuale da corrispondersi da ogni iscritto per quanto si attiene alle spese occorrenti per la tenuta dell’albo e la disciplina degli iscritti.

L’Associazione sindacale comunica l’elenco dei soci morosi al Comitato, il quale apre contro di essi procedimento disciplinare. La stessa associazione tiene distinta la contabilità relativa ai contributi, di cui al presente articolo, da quella dei contributi sindacali.

Art. 20
I Comitati sono sottoposti alla vigilanza del Ministero per la giustizia e gli affari di culto, il quale la esercita direttamente ovvero per il tramite dei procuratori generali presso le corti di appello e dei procuratori del Re. Egli sorveglia alla esatta osservanza delle norme legislative e regolamentari riguardanti la formazione, la tenuta dell’albo e, in generale, l’esercizio della professione. Il Ministero per la giustizia e gli affari di culto può inoltre, con suo decreto, sciogliere il Comitato ove questo, chiamato all’osservanza degli obblighi ad esso imposti, persista nel violarli o nel non adempierli, ovvero per altri gravi motivi. In tal casa le attribuzioni del Comitato sono esercitate dal presidente del tribunale o da un giudice da lui delegato, fino a quando non si sia provveduto alla nomina di un nuovo Comitato. Egualmente, nel caso di scioglimento del Consiglio direttivo dell’Associazione sindacale, il Ministro per la giustizia e gli affari di culto ha facoltà di disporre, con suo decreto, che il Comitato cessi di funzionare e che le sue attribuzioni siano esercitate dal presidente del tribunale.

Art. 21
Sono considerati equivalenti, agli effetti dell’uso del titolo di perito agrario e dell’iscrizione all’albo, i diplomi rilasciati dai corsi superiori delle cessate Regie scuole pratiche e speciali in agricoltura.

Art. 22
Coloro, i quali dimostrino di avere titoli in avere, anteriormente all’entrata in vigore del presente regolamento, esercitato lodevolmente per dieci anni la professione di perito agrario e di avere cultura sufficiente per l’esercizio della professione stessa, possono ottenere la iscrizione all’albo. A tale effetto gli interessati devono prestare istanza, con i relativi documenti, al ministero dell’educazione nazionale entro il termine perentorio di un anno dalla entrata in vigore del presente regolamento. Alla istanza deve unirsi la quietanza dell’ufficio del registro che attesti il versamento all’erario dello Stato della somma di L.300. Sui titoli presentati giudica inappellabilmente una Commissione, nominata dal Ministero per la educazione nazionale e composta da cinque membri, tre scelti tra i docenti negli istituti superiori o secondari e due fra i liberi professionisti. La Commissione, qualora accolga la domanda, la trasmette al Comitato. Questo, ove concorrano le altre condizioni stabilite dal presente regolamento, procede alla iscrizione del richiedente nell’albo; in caso contrario, respinge la domanda, salvo all’interessato il ricorso alla Commissione centrale, in conformità dell’art. 5. Il Ministero per la educazione nazionale, di concerto con quello per la giustizia e gli affari di culto, ha facoltà di emanare le disposizioni che potranno occorrere per il funzionamento della Commissione, di cui al presente articolo.

Art. 23
Il presidente del tribunale del capoluogo di provincia, o un giudice da lui delegato, provvede alla prima formazione dell’albo dei periti agrari, in base alle domande che gli interessati abbiano presentate nella cancelleria del tribunale entro il termine di sei mesi dalla entrata in vigore del presente regolamento. Formato l’albo, il Ministero per la giustizia e degli affari di culto d’intesa col Ministero per le corporazioni, stabilirà, con suo decreto, la data da cui cominceranno a funzionare i Comitati menzionati nell’art. 3. Fino alla emanazione del decreto, di cui al comma precedente, la custodia dell’albo rimarrà affidata al presidente del tribunale. Egli, o un giudice da lui delegato, decide sulle nuove domande che siano presentate, e provvede altresì, di ufficio o su richiesta del pubblico Ministero, in ordine alla cancellazione dall’albo nel caso di perdita della cittadinanza o del godimento dei diritti civili da qualunque titolo derivata, ovvero di condanna che costituisca impedimento alla iscrizione. Contro le decisioni adottate dal presidente del tribunale a norma del presente articolo, è dato ricorso alla Commissione centrale, in conformità dell’articolo 15.

3. Funzionamento del Collegio

D.P.R. 16 maggio 1972, n. 731
Regolamento di esecuzione della L. 28 marzo 1968, n. 434 , relativo all’ordinamento della professione di perito agrario
(Pubblicato nella Gazz. Uff. 5 dicembre 1972, n. 315)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l’art. 87, quinto comma, della Costituzione;

Vista la legge 28 marzo 1968, n. 434, sull’ordinamento della professione di perito agrario;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la grazia e giustizia, di concerto con i Ministri per le finanze, per il tesoro, per la pubblica istruzione e per l’agricoltura e le foreste; Decreta:

E’ approvato nell’unito testo sottoscritto dai Ministri per la grazia e giustizia, per le finanze, per il tesoro, per la pubblica istruzione e per l’agricoltura e foreste, il regolamento per la esecuzione della legge 28 marzo 1968, n. 434.

Regolamento di esecuzione della legge 28 marzo 1968, n. 434 «Ordinamento della professione di perito agrario»

TITOLO I

Formazione e Funzionamento del Collegiolegi

Art.1

Riunioni dell’assemblea degli iscritti

L’assemblea degli iscritti è convocata mediante avviso contenente l’indicazione del giorno, dell’ora, del luogo della riunione in prima ed in seconda convocazione, delle materie da trattare. L’avviso è spedito con lettera raccomandata, almeno quindici giorni prima a tutti gli iscritti nell’albo e nell’elenco speciale, esclusi i sospesi dall’esercizio professionale, ed è affisso nella sede del collegio fino al giorno dell’assemblea.

La convocazione, se il numero degli iscritti è superiore a trecento, può essere fatta mediante pubblicazione dell’avviso in un giornale locale una prima volta almeno quindici giorni ed una seconda volta almeno cinque giorni prima della data fissata per l’assemblea. Presidente e segretario dell’assemblea sono, rispettivamente, il presidente ed il segretario del consiglio o sono nominati dalla stessa, quando è stata constatata la sua validità e ne fa richiesta la maggioranza dei presenti.

L’assemblea delibera per appello nominale o, su richiesta di almeno la metà dei presenti, per scrutinio segreto.

Il processo verbale è redatto dal segretario sotto la direzione del presidente e sottoscritto da entrambi.

Art.2

Elezioni del consiglio del collegio e del collegio dei revisori dei conti

Il presidente del consiglio se il numero degli iscritti nell’albo ovvero esigenze locali lo richiedano, può disporre che la riunione dell’assemblea per le operazioni elettorali prosegua per più giorni consecutivi, fino ad un massimo di quattro.

L’avviso di convocazione, contenente l’indicazione anche del giorno e dell’ora di chiusura dell’assemblea, è spedito almeno dieci giorni prima a tutti gli iscritti nell’albo, esclusi i sospesi dall’esercizio della professione, ed è comunicato al Ministero di grazia e giustizia. La seconda convocazione è stabilita a non meno di tre ed a non più di otto giorni dalla chiusura della riunione in prima convocazione.

Art.3

Seggio elettorale

Il presidente, prima dell’inizio delle operazioni di votazione, sceglie cinque scrutatori fra gli elettori presenti. Il più anziano per iscrizione nell’albo esercita le funzioni di presidente del seggio. A parità di data di iscrizione prevale l’anzianità di età.

Il segretario del consiglio del collegio esercita le funzioni di segretario del seggio.

Il presidente ed il segretario del seggio, in caso di impedimento o di assenza, sono sostituiti rispettivamente dal più anziano degli scrutatori e da altro componente il consiglio del collegio designato dal presidente.

Almeno tre componenti del seggio elettorale debbono trovarsi presenti durante lo svolgimento delle operazioni elettorali.

Il seggio elettorale deve essere istituito in un locale idoneo ad assicurare la segretezza del voto e la visibilità dell’urna durante le operazioni elettorali.

Art.4

Votazione

Il voto viene espresso per mezzo di una scheda nella quale ogni votante ha diritto di indicare un numero di nomi non superiore a quello delle persone da eleggere.

Le schede, predisposte in unico modello dal consiglio del collegio, debbono essere timbrate e firmate dal presidente del consiglio, o da chi ne fa le veci, in numero corrispondente a quello degli aventi diritto al voto. Non è ammesso il voto per delega.

E’ ammessa la votazione mediante lettera. In questo caso l’iscritto ritira la scheda e, non più tardi del giorno precedente le elezioni, la riconsegna al segretario del consiglio, piegata ed in busta chiusa recante all’esterno la propria firma. Il segretario appone sulla busta la data di ricezione, il timbro del collegio e la propria firma.

L’iscritto che ha ritirato la scheda può, altresì, nei tre giorni precedenti la votazione, farla pervenire al presidente dell’assemblea piegata ed in busta chiusa recante all’esterno la propria firma, autenticata dal sindaco o da un notaio, e la dichiarazione che in essa è contenuta la scheda di votazione.

Il presidente del seggio, il giorno della votazione, prende in consegna dal presidente dell’assemblea o dal segretario del consiglio le lettere da essi ricevute e, verificata e fatta constatare la integrità di ciascuna busta, la apre e ne estrae la scheda, che depone senza piegarla nell’urna. I nomi dei votanti per lettera sono annotati nell’elenco degli elettori.

Degli iscritti che hanno votato viene presa nota nell’elenco degli elettori. Nei giorni fissati per le elezioni le operazioni di votazione si svolgono per otto ore consecutive. Se le operazioni elettorali debbano essere proseguite il giorno successivo, il presidente del seggio provvede a sigillare l’urna e ad assicurare la custodia di essa nonché delle schede non ancora utilizzate.

Art.5

Chiusura della votazione

Nel giorno fissato come ultimo ovvero come unico per le elezioni, decorse le otto ore di cui all’ultimo comma dell’articolo precedente, il presidente del seggio, dopo aver ammesso a votare gli elettori che in quel momento sono presenti nei locali, determina, sulla base delle annotazioni apposte nell’elenco degli elettori e delle schede non utilizzate, l’esatto numero dei votanti ed accerta la validità dell’assemblea.

Quando l’assemblea non risulta valida, il presidente del seggio non procede allo scrutinio e dispone che le schede utilizzate siano custodite in un plico sigillato.

Nel caso in cui l’assemblea non risulti valida neppure in seconda convocazione, il presidente deve darne comunicazione, entro tre giorni, al Ministero di grazia e giustizia, il quale può provvedere alla nomina di un commissario straordinario.

Art6

Scrutinio

Accertata la validità dell’assemblea, il presidente del seggio inizia le operazioni di scrutinio che sono svolte pubblicamente e senza interruzione. Terminato lo spoglio delle schede, il presidente forma una graduatoria in base al numero dei voti riportati da ciascun professionista e proclama eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti validamente espressi; in caso di parità di voti è preferito il candidato più anziano per iscrizione nell’albo e, tra coloro che abbiano uguale anzianità di iscrizione, il più anziano per età.

Il risultato delle elezioni è l’avvenuta proclamazione sono comunicati, entro tre giorni, dal presidente del seggio al Ministero di grazia e giustizia ed al consiglio del collegio nazionale.

Art.7

Elezioni degli organi dei collegi di nuova costituzione

Il commissario straordinario, formato l’albo, lo trasmette al Ministero di grazia e giustizia, il quale verifica la sussistenza dei numero di iscritti necessario per la costituzione del collegio ed incarica lo stesso commissario di indire l’elezione del consiglio e del collegio dei revisori dei conti.

Le funzioni di presidente e di segretario del seggio elettorale sono svolte, rispettivamente, dal commissario e da un professionista, da esso designato, compreso nell’albo di cui al primo comma.

Art.8

Sostituzione dei membri del consiglio

Alla sostituzione dei membri del consiglio, cessati dall’incarico per qualsiasi causa entro l’anno, sono dal consiglio stesso chiamati, secondo l’ordine della graduatoria di cui all’art. 9, primo comma, del presente regolamento, i candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di voti dopo gli eletti.

In mancanza di tali candidati si provvede, entro il primo bimestre dell’anno successivo a quello in cui si sono verificate le vacanze, con elezioni suppletive.

I membri così eletti rimangono in carica fino alla scadenza del consiglio.

Se il numero delle vacanze supera la metà dei membri del consiglio, il presidente deve, entro, sessanta giorni, convocare l’assemblea per la elezione dell’intero consiglio; in tal caso il presidente ha facoltà di adottare i provvedimenti necessari ed urgenti, salva ratifica del nuovo consiglio.

Art.9

Riunioni del consiglio

Il consiglio è convocato dal presidente ogni qualvolta lo ritenga opportuno o quando ne è fatta motivata richiesta dalla maggioranza dei membri e, comunque, almeno una volta ogni sei mesi.

Le riunioni del consiglio sono valide se, sia presente la maggioranza dei suoi membri. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta di voti dei presenti; in caso di parità di voti prevale, in materia disciplinare, la decisione più favorevole all’incolpato; in ogni altra materia prevale il voto del presidente o di chi ne fa le veci.

Il verbale di ogni riunione è redatto dal segretario sotto la direzione del presidente, ed è sottoscritto da entrambi.

Art.10

Riunione del consiglio per la elezione delle cariche

Il presidente del consiglio uscente o il commissario straordinario, entro otto giorni dalla proclamazione, convoca il nuovo consiglio per l’elezione delle cariche.

La riunione del consiglio è presieduta dal membro più anziano per iscrizione nell’albo e, in caso di pari anzianità, dal più anziano per età. Le funzioni di segretario sono esercitate dal membro più giovane per anzianità di iscrizione, e in caso di pari anzianità, dal più giovane di età.

Alla riunione si applicano le disposizioni di cui all’art. 9, secondo, terzo e quarto comma.

TITOLO II

Elezione e funzionamento del consiglio del collegio nazionale

Art.11

Modalità della elezione del consiglio del collegio nazionale

La designazione di ogni candidato a membro del consiglio del collegio nazionale è comunicato alla commissione, di cui all’art. 27, secondo comma, della legge, insieme alle generalità ed al domicilio del designato, ai dati della sua iscrizione ed al numero degli iscritti nell’albo del collegio che lo designa.

La commissione, verificata l’osservanza delle norme di legge, forma la graduatoria dei designati in base al numero dei voti riportati e proclama eletti i primi undici. In caso di parità è proferito il designato più anziano per iscrizione nell’albo e, tra coloro che abbiano uguale anzianità di iscrizione, il più anziano di età.

I risultati delle elezioni sono pubblicati nel Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia e sono comunicati alla segreteria del consiglio del collegio nazionale dei periti agrari.

Art.12

Incompatibilità

Il membro del consiglio di un collegio che viene eletto membro del consiglio del collegio nazionale dei periti agrari, o viceversa, deve optare, entro venti giorni dalla comunicazione della seconda elezione, per una delle cariche. In mancanza di opzione, si presume che l’interessato abbia rinunciato alla carica di membro del consiglio del collegio.

Art.13

Sostituzioni

A sostituire i membri cessati dall’incarico per qualsiasi causa sono chiamati dal consiglio del collegio nazionale coloro che sono compresi nella graduatoria formata a norma dell’art. Art.11, comma secondo, ed hanno ottenuto il maggior numero di voti dopo gli eletti. In mancanza di tali candidati, si procede ad elezioni suppletive da parte dei consigli dei collegi che avevano designato il componente da sostituire.

I membri del consiglio del collegio nazionale, nominati a norma del comma precedente, rimangono in carica fino alla scadenza del consiglio medesimo.

Art.14

Riunioni del consiglio del collegio nazionale

Il presidente convoca il consiglio del collegio nazionale ogni volta che lo ritiene opportuno e quando ne è fatta motivata richiesta da almeno cinque membri.

Le riunioni del consiglio sono valide se è presente la maggioranza dei suoi membri. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta di voti dei presenti. In caso di parità prevale, in materia disciplinare, la decisione più favorevole all’incolpato ed in ogni altra materia, il voto del presidente o di chi ne fa le veci.

TITOLO III

Tenuta dell’albo e dell’elenco speciale

Art.15

Tenuta dell’albo e dell’elenco speciale – Comunicazioni

Il consiglio del collegio provvede alla tenuta dell’albo e dell’elenco speciale, ne cura, almeno ogni due anni, la revisione e la pubblicazione e ne trasmette copia al Ministero di grazia e giustizia, al consiglio del collegio nazionale, al presidente e al procuratore generale della corte di appello, ai presidenti dei tribunali ai procuratori della Repubblica e ai pretori del distretto nella cui circoscrizione ha sede il collegio.

Copia dell’albo è trasmessa agli altri consigli dei collegi e alle camere di commercio, industria e agricoltura del distretto della corte di appello nella cui circoscrizione ha sede il collegio.

Art.16

Domanda per l’iscrizione nell’albo o nell’elenco speciale

La domanda per l’iscrizione nell’albo o nell’elenco speciale, redatta in carta da bollo, deve essere diretta al consiglio del collegio e corredata dei seguenti documenti:

1) copia autentica del titolo di studio, indicato nell’art. 1 della legge;

2) ricevuta del versamento presso la segreteria del collegio della tassa di iscrizione;

3) ricevuta del versamento in conto corrente postale della tassa di concessione governativa prevista al n. 204, lettera a), della tabella allegato A al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1961, n. 121, e successive modificazioni; 4) dichiarazione con la quale l’aspirante all’iscrizione attesta di non svolgere attività incompatibile, a norma di legge, con l’esercizio della professione e si impegna a comunicare al consiglio del collegio l’eventuale inizio di tali attività.

L’aspirante che non sia cittadino italiano deve produrre atto notorio comprovante che è italiano appartenente a territorio non unito politicamente all’Italia, ovvero attestazione del Ministero degli affari esteri comprovante che è cittadino di uno Stato con il quale esiste il trattamento di reciprocità.

L’impiegato dello Stato, o di altra pubblica amministrazione, che chieda l’iscrizione nell’elenco speciale è esonerato dalla presentazione dei documenti indicati nei numeri 3) e 4) del primo comma.

Art.17

Trasferimenti

L’iscritto in un albo o in un elenco speciale che cambi la propria residenza è tenuto a chiedere il trasferimento della iscrizione nell’albo o nell’elenco speciale del collegio della nuova residenza. Alla domanda è allegato il nulla-osta del consiglio del collegio di provenienza.

In caso di accoglimento della domanda di trasferimento, l’interessato corrisponde la tassa di iscrizione stabilita dal consiglio del collegio nel cui albo o elenco speciale viene iscritto e conserva l’anzianità che aveva nell’albo di provenienza.

Il consiglio del collegio di provenienza deve trasmettere a quello di nuova iscrizione il fascicolo personale dell’interessato.

Art.18

Tessera di riconoscimento

Il presidente del consiglio del collegio, a richiesta e a spese dell’iscritto nell’albo o nell’elenco speciale, gli rilascia una tessera di riconoscimento.

La tessera è firmata dal presidente e dal segretario ed è munita di fotografia recante il timbro a secco del collegio.L’identità del titolare, accertata dal presidente del collegio, è convalidata dal procuratore della Repubblica competente per territorio.

Art.19

Timbro del perito agrario

Il consiglio del collegio fornisce al perito agrario iscritto nell’albo, a richiesta ed a spese dello stesso, un timbro recante la denominazione e la sede del collegio nonché il nome del perito agrario e il numero della sua iscrizione all’albo.

Art.20

Istanza di reiscrizione

Per ottenere la reiscrizione l’interessato deve produrre tutti i documenti indicati nell’art.

TITOLO IV

Procedimento disciplinare

Art.21

Invito a comparire – Difesa

L’invito a comparire, contenente l’indicazione sommaria dei fatti per cui si procede, è comunicato all’interessato almeno quindici giorni prima della data della comparizione.

L’interessato ha facoltà di presentare o di far pervenire al consiglio memorie scritte o documenti, entro il termine, di cui al primo comma, che, se necessario, può essere prorogato.

TITOLO V

Impugnazioni

Art.22

Comunicazione e deposito del ricorso

Il ricorso al consiglio del collegio nazionale è presentato o notificato al consiglio del collegio che ha emesso la deliberazione impugnata; se il ricorrente è il professionista, all’originale del ricorso sono allegate due copie in carta libera.

Il segretario del consiglio del collegio annota a margine del ricorso la data di presentazione, rilasciandone ricevuta, e lo comunica senza indugio in copia al procuratore della Repubblica presso il tribunale nella cui circoscrizione ha sede il collegio, se ricorrente è il professionista, o al professionista, se ricorrente è il procuratore della Repubblica.

Il ricorso e gli atti del procedimento rimangono depositati presso il consiglio del collegio per trenta giorni successivi alla scadenza del termine stabilito per ricorrere. Durante detto periodo il procuratore della Repubblica e l’interessato possono prendere visione degli atti depositati, proporre deduzioni ed esibire documenti; nei dieci giorni successivi è consentita la proposizione dei motivi aggiunti.

Art.23

Trasmissione del ricorso

Il consiglio, decorsi i termini di cui all’articolo precedente, trasmette, nei cinque giorni successivi, al consiglio del collegio nazionale il ricorso ad esso presentato o notificato, unitamente alla prova della comunicazione di cui al secondo comma dello stesso articolo, nonché il fascicolo degli atti con le deduzioni e i documenti.

Il consiglio del collegio, oltre al fascicolo degli atti del ricorso, trasmette, in fascicolo separato, una copia in carta libera del ricorso stesso e della deliberazione impugnata.

Art.24

Trattazione del ricorso

Nei sessanta giorni successivi alla scadenza del termine stabilito per il ricorso, il presidente del consiglio del collegio nazionale nomina il relatore e stabilisce la seduta per la trattazione. Il presidente del consiglio del collegio nazionale, prima della nomina del relatore – salva comunque la facoltà concessa al consiglio medesimo dal terzo comma dell’art. 58 della legge – può disporre le indagini e richiedere le notizie che ritiene opportune, in tal caso il termine di cui al comma precedente si intende prorogato per il tempo strettamente necessario agli adempimenti suddetti.

Art.25

Ricorso in materia disciplinare

Per i ricorsi in materia disciplinare il pubblico ministero deve, entro la scadenza dei termini previsti dal terzo comma dell’art. 22, presentare per iscritto le proprie conclusioni. Il consiglio del collegio nazionale, ricevuti dal consiglio del collegio il ricorso e gli atti relativi, comunica senza indugio, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, le conclusioni del pubblico ministero all’incolpato, assegnandogli un termine non inferiore a trenta giorni per le sue discolpe. Scaduto detto termine, il consiglio del collegio nazionale nomina il relatore e stabilisce la seduta per la trattazione del ricorso.

Le deliberazioni del consiglio del collegio nazionale sono adottate secondo le modalità previste dall’art. 14, terzo comma.

Art.26

Verbale delle sedute

Il verbale delle sedute, redatto dal segretario, è sottoscritto dal presidente e dal segretario stesso e contiene:

a) il giorno, il mese e l’anno in cui ha avuto luogo la seduta;

b) il nome del presidente, dei membri e del segretario intervenuti;

c) l’indicazione dei ricorsi esaminati;

d) i provvedimenti presi in ordine a ciascun ricorso.

TITOLO VI

Onorari, indennità e spese

Art.27

Liquidazione dei compensi per le prestazioni professionali

I compensi sono liquidati con riferimento alla durata ed alla complessità delle prestazioni professionali. Si tiene conto, altresì, della sede, dell’urgenza, delle responsabilità assunte dal professionista e dei risultati conseguiti.

Art.28

Controversie

Il consiglio del collegio, prima di procedere alla liquidazione degli onorari, delle indennità e delle spese dovute per le prestazioni professionali, ha facoltà di sentire gli interessati e di tentare la conciliazione.

TITOLO VII

Disposizioni finali e transitorie

Art.29

Notificazioni e comunicazioni

Salvo che non sia altrimenti disposto, le notificazioni e le comunicazioni prescritte dal presente regolamento sono eseguite a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Art.30

Iscrizione all’albo dei diplomati della cessata scuola tecnica agraria pareggiata di S. Michele all’Adige

I diplomati di cui all’art. 65, secondo comma, della legge, che richiedono la iscrizione nell’albo professionale o nell’elenco speciale dei periti agrari debbono, in luogo del diploma richiesto dall’art. 31, lettera d) della legge, produrre al consiglio del collegio nel cui albo o elenco speciale chiedono di essere iscritti:

1) copia autentica del diploma rilasciato dalla cessata scuola tecnica agraria pareggiata di S. Michele all’Adige;

2) documentazione attestante l’effettivo esercizio, alla data di entrata in vigore della legge 28 marzo 1968, n. 434, e negli ultimi cinque anni, di attività professionale di carattere agrario, anche subordinata, inerente al diploma di cui al precedente n. 1). Il consiglio del collegio può richiedere all’interessato di integrare la documentazione disponendo, se necessario, accertamenti d’ufficio.

4. Ordinamento della professione

TESTO COORDINATO
L. 28 marzo 1968, n. 434
Ordinamento della professione di perito agrario.
Pubblicata nella Gazz. Uff. 20 aprile 1968, n. 101.
L. 21 febbraio 1991, n. 54
Modifiche ed integrazioni alla legge 28 marzo 1968, n. 434,
concernente l’ordinamento della professione di perito agrario.
Pubblicata nella Gazz. Uff. 27 febbraio 1991, n. 49.

TITOLO I

Disposizioni generali

Art. 1

Titolo di perito agrario

Il titolo di perito agrario, al fine dell’esercizio delle attività di cui all’articolo 2, spetta a coloro che abbiano conseguito il diploma di perito agrario in un istituto tecnico agrario statale o parificato e la abilitazione all’esercizio della professione, con tutte le relative specializzazioni, e siano iscritti nell’albo professionale a norma dell’articolo 4 (Cosí sostituito dall’art. 1, L. 21 febbraio 1991, n. 54)

Art. 2

Attività professionale

Formano oggetto della professione di perito agrario:

a) la direzione, l’amministrazione e la gestione di aziende agrarie e zootecniche e di aziende di lavorazione e commercializzazione di prodotti agrari e zootecnici limitatamente alle piccole e medie aziende, ivi comprese le funzioni contabili, quelle di assistenza e rappresentanza tributaria e quelle relative all’amministrazione del personale dipendente dalle medesime aziende;

b) la progettazione, la direzione ed il collaudo di opere di miglioramento fondiario e di trasformazione di prodotti agrari e relative costruzioni, limitatamente alle medie aziende, il tutto in struttura ordinaria, secondo la tecnologia del momento, anche se ubicate fuori dai fondi;

c) la misura, la stima, la divisione di fondi rustici, delle costruzioni e delle aziende agrarie e zootecniche, anche ai fini di mutui fondiari;

d) i lavori catastali, topografici, cartografici e tipi di frazionamento, inerenti le piccole e medie aziende e relativi sia al catasto terreni sia al catasto urbano;

e) la stima dei tabacchi e lavori nelle tecniche dei tabacchi;

f) la stima delle colture erbacee ed arboree e loro prodotti e la valutazione degli interventi fitosanitari;

g) la valutazione dei danni alle colture, la stima di scorte e dei miglioramenti fondiari agrari e zootecnici, nonché le operazioni di consegna e riconsegna dei beni rurali e relativi bilanci e liquidazioni;

h) la direzione e manutenzione di parchi e la progettazione, la direzione e la manutenzione di giardini, anche localizzati, gli uni e gli altri, in aree urbane;

i) le rotazioni agrarie;

l) la curatela di aziende agrarie e zootecniche;

m) la consulenza, le stime di consegna e riconsegna, i controlli analitici per i settori di specializzazione enotecnici, caseari, elaiotecnici ed altri;

n) le funzioni di perito e di arbitratore in ordine alle attribuzioni sopra menzionate;

o) la progettazione e la direzione di piani aziendali ed interaziendali di sviluppo agricolo limitatamente alle medie aziende;

p) le attività tecniche connesse agli accertamenti, alla valutazione ed alla liquidazione degli usi civici;

q) l’assistenza tecnica ai produttori agricoli singoli ed associati;

r) le attribuzioni derivanti da altre leggi;

s) l’esercizio delle competenze connesse al titolo di specializzazione ottenuto a seguito di regolare corso istituito dallo Stato o dalle regioni (Cosí sostituito dall’art. 2, L. 21 febbraio 1991, n. 54)

Art.3

Limiti dell’attività professionale

Le mansioni indicate nella lettera a) del precedente articolo nonché nella lettera m), per quanto si attiene alle attività di cui alla lettera a), possono esser esercitate dai periti agrari qualora non richiedano le speciali cognizioni scientifiche e tecniche proprie, nell’ambito delle rispettive competenze, dei dottori agronomi, degli ingegneri o dei geometri.

Art.4

Esercizio della libera professione

Elenco dei non esercenti

Il perito agrario non può esercitare la libera professione se non è iscritto nell’albo professionale.

L’iscrizione nell’albo non è consentita ai periti agrari impiegati dello Stato o di altra pubblica amministrazione ai quali, secondo gli ordinamenti loro applicabili, è vietato l’esercizio della libera professione. Essi sono, a loro richiesta, iscritti in un elenco speciale.

I periti agrari impiegati dello Stato o di altra pubblica amministrazione, ai quali è consentito l’esercizio della libera professione, sono soggetti alla disciplina del consiglio soltanto per ciò che attiene all’esercizio della libera professione.

Il perito agrario iscritto in un albo ha facoltà di esercitare la professione in tutto il territorio dello Stato.

Art.5

Obbligo del segreto professionale

Il perito agrario iscritto nell’albo non può rivelare un segreto di cui abbia avuto notizia per ragione della propria professione.

Art.6

Vigilanza del Ministro per la grazia e giustizia

Il Ministro per la grazia e giustizia esercita direttamente o a mezzo dei presidenti e dei procuratori generali di Corte di appello, l’alta vigilanza sui collegi dei periti agrari ai fini dell’esatta osservanza delle norme legislative e regolamentari.

Art.7

Incarichi dell’autorità e delle amministrazioni pubbliche

Gli incarichi relativi all’attività della professione di perito agrario sono, normalmente, affidati dall’autorità giudiziaria e dalle pubbliche amministrazioni agli iscritti nell’albo dei periti agrari.

Quando esse intendono conferire incarichi a persone non iscritte nell’albo, ne enunciano i motivi nel provvedimento.

I periti agrari che sono in possesso di un diploma di specializzazione prevista dai vigenti ordinamenti scolastici sono preferiti nelle mansioni proprie del diploma stesso.

TITOLO II

Collegi dei periti agrari

Art.8

Circoscrizioni territoriali – Personalità giuridica

In ogni provincia nel cui territorio esercitano la libera professione almeno quindici periti agrari è costituito, con sede nel comune capoluogo, un collegio professionale retto da un consiglio.

Se il numero dei periti agrari esercenti in una provincia è inferiore a quindici, essi sono iscritti nell’albo del collegio indicato dal consiglio del collegio nazionale.

Il collegio ha personalità giuridica di diritto pubblico.

Art.9

Composizione del consiglio del collegio

Il consiglio del collegio è composto di periti agrari iscritti nell’albo; in numero di cinque se gli iscritti nell’albo non superano i cento; di sette se superano i cento e non i cinquecento; di nove se superano i cinquecento e non i millecinquecento; di quindici se superano i millecinquecento.

I componenti del consiglio sono eletti dagli iscritti nell’albo, riuniti in assemblea; durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il consiglio uscente rimane in carica fino all’insediamento del nuovo consiglio.

Art.10

Cariche del consiglio

Il consiglio elegge nel proprio seno un presidente, un vicepresidente, un segretario e un tesoriere.

Quando il presidente e il vicepresidente sono assenti o impediti, ne fa le veci il membro più anziano per iscrizione nell’albo e, nel caso di pari anzianità, il più anziano per età.

Art.11

Attribuzioni del presidente

Il presidente ha la rappresentanza del collegio ed esercita le attribuzioni conferitegli dalla presente legge o da altre norme; inoltre rilascia la tessera di riconoscimento nonché le attestazioni e i certificati relativi agli iscritti.

Art.12

Attribuzioni del consiglio

Il consiglio, oltre quelle demandategli da altre norme, esercita le seguenti attribuzioni:

a) cura l’osservanza della legge professionale e di tutte le altre disposizioni concernenti la professione;

b) vigila per la tutela del titolo di perito agrario e svolge le attività dirette alla repressione dell’esercizio abusivo della professione;

c) cura la tenuta dell’albo e dell’elenco speciale e provvede alle iscrizioni, alle cancellazioni ed alle revisioni biennali;

d) dichiara decaduto dalla carica il consigliere che venga a trovarsi nelle condizioni di cui all’Art. 13;

e) adotta i provvedimenti disciplinari;

f) provvede, su richiesta, alla liquidazione degli onorari in via amministrativa;

g) provvede alla amministrazione dei beni di pertinenza del collegio e compila annualmente il bilancio preventivo e il conto consuntivo da sottoporre all’approvazione dell’assemblea;

h) designa i periti agrari chiamati a far parte di commissioni presso pubbliche amministrazioni, enti od organizzazioni di carattere locale;

i) designa i periti agrari chiamati a comporre, in rappresentanza della categoria, la commissione degli esami di Stato per l’abilitazione all’esercizio professionale;

l) dispone la convocazione dell’assemblea;

m) stabilisce, entro i limiti strettamente necessari a coprire le spese per il funzionamento del collegio, una tassa per la iscrizione nell’albo o nell’elenco speciale; una tassa per il rilascio di certificati, tessere e pareri sulla liquidazione degli onorari, nonché, con l’osservanza del limite massimo previsto dall’Art.26, lettera g), un contributo annuale;

n) sospende dall’albo o dall’elenco speciale, osservate per quanto applicabili le disposizioni relative al procedimento disciplinare, l’iscritto che non adempie al pagamento dei contributi dovuti al consiglio del collegio ed al consiglio del collegio nazionale;

o) cura il perfezionamento tecnico e culturale degli iscritti.

Art.13

Decadenza dalla carica di membro del consiglio

Il membro del consiglio che, senza giustificato motivo, non interviene a tre riunioni consecutive, decade dalla carica.

Art.14

Scioglimento del consiglio

Se non si provvede alla integrazione del consiglio, se il consiglio non è in grado di funzionare, o se, chiamato all’osservanza dei propri doveri, persiste nel violarli, ovvero se ricorrono altri gravi motivi, il consiglio può essere sciolto.

In caso di scioglimento del consiglio le sue funzioni sono esercitate da un commissario straordinario il quale dispone, entro centottanta giorni dalla data del provvedimento di scioglimento, la convocazione della assemblea per l’elezione del consiglio (Comma cosí sostituito dall’art. 3, L. 21 febbraio 1991, n. 54)

Lo scioglimento del consiglio e la nomina del commissario sono disposti con decreto del Ministro per la grazia e la giustizia, sentito il parere del consiglio del collegio nazionale.

Il commissario ha facoltà di nominare un comitato di non meno di due e di non più di sei membri, da scegliersi fra gli iscritti nell’albo, che lo coadiuva nell’esercizio delle sue funzioni. Egli nomina, altresì, un segretario tra gli iscritti nell’albo.

Art.15

Collegio dei revisori dei conti

Ogni collegio ha un collegio dei revisori dei conti, formato da tre membri effettivi ed uno supplente ( Comma cosí sostituito dall’art. 4, L. 21 febbraio 1991, n. 54)

Il collegio dei revisori dei conti, ed ogni suo membro, controlla la gestione dei fondi e verifica i bilanci predisposti dal consiglio, riferendone all’assemblea.

I revisori dei conti durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il collegio dei revisori dei conti nella prima riunione, elegge, nel proprio seno, un presidente.

Art.16

Assemblea ordinaria degli iscritti

L’assemblea è convocata dal presidente.

Essa è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli iscritti nell’albo e nell’elenco speciale e, in seconda convocazione, che non può aver luogo almeno un’ora dopo dello tesso giorno, con qualsiasi numero di interventi ( Comma cosí sostituito dall’art. 5, L. 21 febbraio 1991, n. 54)

L’assemblea delibera a maggioranza dei presenti.

Art.17

Assemblea per l’approvazione dei conti

L’assemblea degli iscritti nell’albo e nell’elenco speciale per l’approvazione del conto preventivo e di quello consuntivo è convocato nel mese di marzo di ogni anno.

Art.18

Assemblea straordinaria

Il presidente convoca l’assemblea straordinaria quando lo ritiene opportuno e ogni volta che lo deliberi il consiglio.

Quando ne è fatta richiesta per iscritto, con l’indicazione degli argomenti da trattare, da parte di almeno un quinto degli iscritti nell’albo il presidente è tenuto a convocarla entro venti giorni. Se non vi provvede, l’assemblea è convocata dal pubblico ministero presso il tribunale, il quale designa un iscritto nell’albo che la presiede.

Art.19

Assemblea per l’elezione del consiglio del collegio

e del collegio dei revisori dei conti

La data per l’elezione del consiglio e del collegio dei revisori dei conti è fissata dal presidente nei venti giorni precedenti la scadenza del consiglio in carica (Comma cosí sostituito dall’art. 6, L. 21 febbraio 1991, n. 54)

L’assemblea è valida in prima convocazione quando partecipano alla votazione almeno la metà degli iscritti, e in seconda convocazione quando vi partecipa almeno un sesto degli iscritti; i votanti, in ogni caso, non debbono essere meno di dieci.

Il voto è personale, diretto e segreto.

Art.20

Costituzione di nuovi collegi

Il Ministro per la grazia e la giustizia, qualora il consiglio del collegio nazionale dei periti agrari proponga la costituzione di un nuovo collegio, nomina un commissario straordinario con l’incarico di provvedere alla prima formazione dell’albo e dell’elenco speciale.

Art.21

Fusione di collegi

Quando in un collegio viene a mancare il numero minimo di iscritti nell’albo indicato nell’Art. 8, il Ministro per la grazia e la giustizia può disporne la fusione con altro collegio, sentito il consiglio del collegio nazionale dei periti agrari.

TITOLO III

Collegio nazionale dei periti agrari

Art.22

Collegio nazionale

I collegi locali dei periti agrari costituiscono un unico collegio nazionale avente personalità giuridica di diritto pubblico.

Art.23

Consiglio del collegio nazionale

Il consiglio del collegio nazionale dei periti agrari ha sede in Roma, presso il Ministero di grazia e giustizia, ed è composto di undici membri eletti da tutti i consigli dei collegi provinciali tra coloro che hanno una anzianità di iscrizione nell’albo di almeno dieci anni (Comma così sostituito dall’art. 7, L. 21 febbraio 1991, n. 54)

I membri del consiglio del collegio nazionale durano in carica tre anni e sono rieleggibili. I tre anni decorrono dalla data dell’insediamento.

Il consiglio uscente rimane in carica fino all’insediamento del nuovo consiglio.

Art.24

Cariche del consiglio del collegio nazionale

Il consiglio del collegio nazionale elegge nel proprio seno un presidente, un vicepresidente, un segretario ed un tesoriere. Quando il presidente ed il vicepresidente sono assenti od impediti, ne fa le veci il membro del consiglio più anziano per iscrizione nell’albo e, in caso di pari anzianità, il più anziano per età.

Art.25

Attribuzioni del presidente del consiglio del collegio nazionale

Il presidente del consiglio del collegio nazionale ha la rappresentanza del collegio nazionale ed esercita le attribuzioni conferitegli dalla presente legge o da altre norme. Il presidente convoca il consiglio del collegio nazionale ogni volta che lo ritiene opportuno e quando ne è fatta motivata richiesta scritta da almeno cinque membri.

Art.26

Attribuzioni del consiglio nazionale

Il consiglio del collegio nazionale, oltre quelle demandategli da altre norme, esercita le seguenti attribuzioni:

a) esprime, quando è richiesto dal Ministro per la grazia e la giustizia, il proprio parere sui prodotti di legge e di regolamento che interessano la professione;

b) coordina e promuove le attività dei consigli dei collegi intese al perfezionamento tecnico e culturale degli iscritti;

c) propone la costituzione di nuovi collegi;

d) esprime il proprio parere sulla fusione di collegi;

e) esprime il proprio parere sullo scioglimento dei consigli dei collegi, e sulla relativa nomina di commissari straordinari;

f) designa i periti agrari chiamati a far parte di commissioni od organizzazioni di carattere nazionale o internazionale;

g) stabilisce, ogni biennio, con deliberazione da approvarsi dal Ministro per la grazia e la giustizia, il limite massimo del contributo annuale da corrispondersi dagli iscritti negli albi e negli elenchi speciali ai consigli dei collegi;

h) determina, nei limiti strettamente necessari a coprire le spese per il funzionamento del collegio nazionale, e con deliberazione da approvarsi dal Ministro per la grazia e la giustizia, la misura del contributo annuo da corrispondersi dagli iscritti negli albi e negli elenchi speciali;

i) decide, in via amministrativa, sui ricorsi avverso le deliberazioni dei consigli dei collegi in materia di iscrizione, cancellazione o reiscrizione nell’albo o nell’elenco speciale, sui ricorsi in materia disciplinare e su quelli relativi alle elezioni dei consigli dei collegi e dei collegi revisori dei conti.

l) vigila sul regolare funzionamento dei collegi provinciali (Lettera aggiunta dall’art. 8, L. 21 febbraio 1991, n. 54)

Art.27

Elezione del consiglio del collegio nazionale

Per la designazione dei membri del consiglio del collegio nazionale, il consiglio di ogni collegio dei periti agrari designa fra gli iscritti nell’albo un candidato (Comma così sostituito dall’art. 9, L. 21 febbraio 1991, n. 54)

La designazione ha luogo non prima dei trenta e non dopo i quindici giorni antecedenti la data di scadenza del consiglio in carica ed è immediatamente comunicata ad una commissione nominata, ogni quinquennio, dal Ministro per la grazia e la giustizia.

A ciascun consiglio del collegio spetta in relazione al numero degli iscritti nell’albo, un voto per ogni cinquanta o frazione di cinquanta iscritti fino a duecento ed un altro voto per ogni cento o frazione di cento iscritti da duecento in poi.

La commissione prevista nel secondo comma del presente articolo è composta da cinque periti agrari ed è presieduta dal più anziano per iscrizione nell’albo e, in caso di pari anzianità, dal più anziano per età; le funzioni di segretario sono esercitate da un funzionario addetto all’ufficio delle libere professioni del Ministero per la grazia e la giustizia.

Art.28

Incompatibilità

La carica di membro del consiglio del collegio nazionale dei periti agrari è incompatibile con quella di membro del consiglio di un collegio.

Art.29

Comunicazione delle decisioni

Le decisioni del consiglio del collegio nazionale sono, a cura del segretario, comunicate entro trenta giorni, agli interessati, al consiglio del collegio che ha emesso il provvedimento, al procuratore della Repubblica presso il tribunale nella cui circoscrizione ha sede detto consiglio nonché al Ministero di grazia e giustizia.

TITOLO IV

Albo ed elenco speciale: iscrizione, trasferimento, cancellazione

Art.30

Contenuto dell’albo e dell’elenco speciale

L’albo e l’elenco speciale contengono il cognome, il nome, la data e il luogo di nascita, la residenza e l’indirizzo degli iscritti nonché la data di iscrizione e il titolo in base al quale è avvenuta. L’albo e l’elenco speciale sono compilati secondo l’ordine di anzianità di iscrizione e portano un indice alfabetico che ripete il numero d’ordine di iscrizione.

L’anzianità è determinata dalla data di iscrizione nell’albo o nell’elenco speciale.

Art.31

Requisiti per l’iscrizione nell’albo o nell’elenco speciale. Abilitazione

Per essere iscritto nell’albo o nell’elenco speciale è necessario:

a) essere cittadino italiano o di uno Stato membro delle Comunità europee, ovvero italiano appartenente a territori non uniti politicamente allo Stato italiano, oppure cittadino di uno Stato con il quale esista trattamento di reciprocità;

b) godere dei diritti civili;

c) avere la residenza anagrafica nella circoscrizione del collegio nel cui albo o elenco speciale si chiede di essere iscritti;

d) essere in possesso del diploma di perito agrario;

e) avere conseguito l’abilitazione professionale.

L’abilitazione all’esercizio della libera professione è subordinata al compimento di un periodo di pratica biennale presso un perito agrario o un dottore in scienze agrarie o forestali iscritti ai rispettivi albi professionali da almeno un quinquennio ovvero allo svolgimento per almeno tre anni di attività tecnico agricola subordinata, anche al di fuori di uno studio professionale, ed al superamento al termine del biennio o del triennio di un apposito esame di Stato, disciplinato dalle norme della legge 8 dicembre 1956, n. 1378, e successive modificazioni

Le disposizionioni relative all’abilitazione si applicano a partire dall’anno scolastico in corso alla data di entrata in vigore della presente legge. Sono valide a tutti gli effetti le iscrizioni all’albo professionale effettuate dai collegi prima di tale data secondo le norme precedentemente in vigore.(Così sostituito dall’art. 10, L. 21 febbraio 1991, n. 54)

Art.32

Iscrizione – Rigetto della domanda

Il consiglio del collegio delibera nel termine di tre mesi dalla presentazione della domanda di iscrizione. La deliberazione adottata su relazione di un membro del consiglio, è motivata.

Qualora il consiglio del collegio non abbia provveduto entro il termine stabilito dal primo comma, l’interessato può, entro i trenta giorni successivi proporre ricorso, a norma dell’art. 34, al consiglio del collegio nazionale che, richiamati gli atti, decide sulla domanda di iscrizione.

Il rigetto della domanda per motivi d’incompatibilità o di condotta può essere pronunciato solo dopo che l’interessato, è stato invitato a comparire davanti al consiglio.

Art.33

Divieto di iscrizione in più albi o elenchi speciali

Trasferimenti

Non è consentita la contemporanea iscrizione in più albi o elenchi speciali dei periti agrari (Comma così sostituito dall’art. 11, L. 21 febbraio 1991, n. 54)

Non è ammesso il trasferimento dell’iscrizione quando il richiedente è sottoposto a procedimento penale o disciplinare ovvero è sospeso dall’albo o dall’elenco speciale.

Art.34

Cancellazione dall’albo o dall’elenco speciale

Sospensione per morosità

Il consiglio del collegio dispone la cancellazione dell’iscritto dall’albo d’ufficio o su richiesta del procuratore della Repubblica presso il tribunale, nei seguenti casi:

a) quando sia venuto meno uno dei requisiti di cui all’art. 31, lettere a) e b);

b) quando ricorre una causa d’incompatibilità a norma dell’art. 4, comma secondo.

Il consiglio del collegio dispone la cancellazione dell’iscritto nell’elenco speciale nel caso di cui alla lettera a) del precedente comma.

L’iscritto nell’albo o nell’elenco speciale che, per oltre dodici mesi non adempia al pagamento dei contributi dovuti può, a norma dell’art. 12, lettera n), essere sospeso dall’albo o dall’elenco speciale.

La sospensione per morosità non è soggetta a limiti di durata ed è revocata con provvedimento del presidente del consiglio del collegio quando l’iscritto dimostra di aver corrisposto integralmente i contributi dovuti.

Per il procedimento di cancellazione nonché per quello di sospensione per morosità si osservano, in quanto applicabili, le norme previste per il procedimento disciplinare.

Art.35

Reiscrizione

Il perito agrario cancellato dall’albo o dall’elenco speciale può chiedere la reiscrizione quando sono cessate le ragioni che avevano determinata la cancellazione.

Il perito agrario reiscritto conserva la precedente anzianità, dedotto il periodo di interruzione.

Art.36

Comunicazione delle deliberazioni del consiglio

Le deliberazioni del consiglio del collegio in materia di iscrizione, cancellazione o reiscrizione nell’albo o nell’elenco speciale, sono comunicate nel termine di trenta giorni dalla loro data all’interessato, al procuratore della Repubblica presso il tribunale del circondario ed al procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello del distretto nelle cui circoscrizioni ha sede il collegio, nonché al Ministero di grazia e giustizia.

TITOLO V

Sanzioni disciplinari – Procedimento

Art.37

Responsabilità disciplinare

Al perito agrario che si rende colpevole di abusi o mancanze nell’esercizio della professione o di fatti lesivi della dignità o del decoro professionale, si applicano le sanzioni disciplinari previste nel presente titolo.

Art.38

Sanzioni disciplinari

Le sanzioni disciplinari sono:

a) l’avvertimento;

b) la censura;

c) la sospensione dall’esercizio professionale per un periodo non inferiore a quindici giorni e non superiore a due anni;

d) la radiazione.

Art.39

Avvertimento

L’avvertimento consiste nel rilievo della trasgressione commessa e nel richiamo del perito agrario all’osservanza dei suoi doveri: esso è inflitto nei casi di abuso o di mancanza di lieve entità ed è comunicato all’interessato dal presidente del consiglio del collegio. Il relativo processo verbale è sottoscritto dal presidente e dal segretario.

Entro i dieci giorni successivi all’avvenuta comunicazione l’interessato può chiedere di essere sottoposto a procedimento disciplinare.

Quando non è conseguente ad un procedimento disciplinare l’avvertimento è disposto dal presidente del consiglio del collegio.

Art.40

Censura

La censura consiste nel biasimo formale per la trasgressione commessa ed è inflitta nei casi di abuso o di mancanza di non lieve entità, ma che non ledono il decoro o la dignità professionale.

La censura è disposta con deliberazione del consiglio del collegio.

Art.41

Sospensione dall’albo o dall’elenco speciale

Sospensione cautelare

La sospensione dall’albo o dall’elenco speciale può essere inflitta nei casi di lesione della dignità e del decoro professionale; essa è disposta con deliberazione del consiglio.

Oltre i casi di sospensione previsti nel codice penale, importano di diritto la sospensione dall’albo o dall’elenco speciale:

a) l’interdizione dai pubblici uffici per una durata non superiore a tre anni;

b) il ricovero in un manicomio giudiziario fuori dei casi previsti nell’articolo seguente; il ricovero in una casa di cura o di custodia; l’applicazione di una misura di sicurezza non detentiva prevista dall’art. 215, comma terzo, nn. 1, 2, 3 del codice penale;

c) l’emissione di un mandato od ordine di cattura;

d) l’applicazione provvisoria di una pena accessoria o di una misura di sicurezza ordinata dal giudice a norma degli artt. 140 e 206 del codice penale.

Nei casi in cui al precedente comma la sospensione è immediatamente esecutiva nonostante ricorso e non è soggetta al limite di durata stabilito dall’art. 38.

Art.42

Radiazione

La radiazione dall’albo o dall’elenco speciale può essere disposta quando l’iscritto riporta con sentenza irrevocabile condanna alla reclusione per un delitto non colposo, ovvero quando con la sua condotta ha gravemente compromesso la propria reputazione e la dignità professionale.

Importano di diritto la radiazione dall’albo o dall’elenco speciale:

a) la condanna, con sentenza irrevocabile, per delitto non colposo, alla pena della reclusione non inferiore a tre anni;

b) l’interdizione dai pubblici uffici perpetua o di durata superiore ai tre anni e l’interdizione dalla professione per uguale durata;

c) il ricovero in manicomio giudiziario nei casi indicati nell’art. 222, comma secondo, del codice penale, o l’assegnazione ad una colonia agricola, ad una casa di lavoro o ad una casa di cura e di custodia.

Art.43

Rapporto tra procedimento disciplinare e giudizio penale

Il perito agrario, sottoposto a procedimento penale per delitto non colposo anche se definito in sede istruttoria, è sottoposto, quando non è stato radiato a norma dell’articolo precedente, a procedimento disciplinare per il medesimo fatto, sempre che non intervenga sentenza di proscioglimento perché il fatto non sussiste o perché l’imputato non lo ha commesso.

Art.44

Fatti costituenti reato

Se nei fatti oggetto del procedimento disciplinare il consiglio ravvisa gli elementi di un reato, trasmette gli atti al procuratore della Repubblica presso il tribunale e sospende il procedimento.

Art.45

Prescrizione

L’infrazione disciplinare si estingue per prescrizione in cinque anni.

Si osservano, in quanto applicabili, le norme di cui agli artt. 158, 159, 160 e 161 del codice penale.

Art.46

Competenza

La competenza per il giudizio disciplinare appartiene al consiglio del collegio ove è iscritto l’incolpato.

Se l’incolpato è membro del consiglio competente a procedere disciplinarmente a norma del comma precedente, la competenza spetta al consiglio del collegio del capoluogo del distretto della Corte di appello.

Se l’incolpato è membro del consiglio del collegio del capoluogo del distretto della Corte di appello, la competenza per il giudizio disciplinare spetta al consiglio del collegio designato dal consiglio del collegio nazionale.

Art.47

Apertura del procedimento disciplinare

Le sanzioni disciplinari di cui agli artt. 40, 41 e 42 non possono essere applicate se non a seguito di procedimento disciplinare.

Il consiglio del collegio inizia il procedimento disciplinare d’ufficio o su richiesta del pubblico ministero o, nel caso di cui all’art. 39, secondo comma, su richiesta dell’interessato.

Nessuna sanzione disciplinare, la cui applicazione sia facoltativa, può essere inflitta senza che l’interessato sia stato invitato a comparire dinanzi al consiglio. Nei casi di sospensione o di radiazione di diritto l’audizione dell’interessato è facoltativa.

Art.48

Svolgimento del procedimento disciplinare

Il presidente nomina, tra i membri del consiglio, un relatore, il quale, nel giorno fissato per il procedimento, espone al consiglio i fatti per cui si procede.

Il consiglio, udito l’interessato ed esaminati le eventuali memorie o documenti, delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti prevale la decisione più favorevole all’incolpato.

Se l’interessato non si presenta o non fa pervenire alcuna memoria difensiva né dimostra un legittimo impedimento, si procede in sua assenza.

La deliberazione deve contenere l’indicazione dei fatti, i motivi della decisione e la decisione del consiglio.

Il proscioglimento è pronunciato con la formula: «non essere luogo a provvedimento disciplinare».

Art.49

Notificazioni delle decisioni

Le decisioni del consiglio in materia disciplinare sono notificate, entro trenta giorni, all’interessato, al pubblico ministero presso il tribunale, al procuratore generale presso la Corte di appello del distretto ove ha sede il consiglio, nonché al Ministero di grazia e giustizia.

Art.50

Astensione e ricusazione dei membri del consiglio del collegio

L’astensione e la ricusazione dei membri del consiglio sono regolate dagli artt. 51 e 52 del codice di procedura civile, in quanto applicabili.

Sull’astensione, quando è necessaria la autorizzazione, e sulla ricusazione decide lo stesso consiglio.

Se, a seguito di astensioni o ricusazioni viene a mancare la maggioranza dei suoi membri, il presidente del consiglio ne dà notizia al consiglio nazionale che designa altro collegio al cui consiglio vanno rimessi gli atti.

Il consiglio competente a termini del comma precedente, se autorizza l’astensione o riconosce legittima la ricusazione, si sostituisce al consiglio del collegio cui appartengono i membri che hanno chiesto di astenersi o che sono stati ricusati; altrimenti restituisce gli atti per la prosecuzione del procedimento.

Art.51

Astensione e ricusazione dei membri del consiglio del collegio nazionale

L’astensione e la ricusazione dei membri del consiglio del collegio nazionale sono regolate dagli artt. 51 e 52 del codice di procedura civile, in quanto applicabili.

Sulla astensione, quando è necessaria l’autorizzazione, e sulla ricusazione decide lo stesso consiglio del collegio nazionale.

Se a seguito di astensioni o ricusazioni viene a mancare la maggioranza dei suoi membri, il presidente del consiglio del collegio nazionale chiama ad integrare il consiglio stesso un numero corrispondente di membri del consiglio del collegio di Roma, seguendo l’ordine di anzianità di iscrizione nell’albo.

Art.52

Esecuzione provvisoria della radiazione o della sospensione

Fermo il disposto dell’ultimo comma dell’art. 41, il consiglio del collegio, nell’applicare le sanzioni disciplinari della radiazione o della sospensione, può ordinarne la immediata esecuzione provvisoria nonostante ricorso.

Art.53

Reiscrizione dei radiati

Il perito agrario radiato dall’albo o dall’elenco speciale può esservi reiscritto purché siano trascorsi almeno tre anni dal provvedimento di radiazione e, se questo sia stato adottato a seguito di condanna penale, sia intervenuta riabilitazione. In ogni caso deve risultare che il radiato ha tenuto, dopo la radiazione, irreprensibile condotta.

Alla reiscrizione del radiato si applicano le disposizioni di cui agli artt. 35, primo comma, e 36.

Il radiato reiscritto nell’albo o nell’elenco speciale acquista l’anzianità dalla data della reiscrizione.

TITOLO VI

Impugnazione

Art.54

Ricorsi avverso le decisioni del consiglio del collegio

nonché in materia elettorale e disciplinare

Le decisioni del consiglio del collegio in materia di iscrizione, cancellazione e reiscrizione nell’albo o nell’elenco speciale, nonché in materia disciplinare, sono impugnabili dagli interessati e dal procuratore della Repubblica presso il tribunale nella cui circoscrizione ha sede il collegio, con ricorso al consiglio del collegio nazionale, nel termine perentorio di trenta giorni dalla loro comunicazione o notificazione.

Il ricorso al consiglio del collegio nazionale è presentato o notificato al consiglio del collegio che ha emesso la deliberazione impugnata.

In materia di eleggibilità o di regolarità delle operazioni elettorali ogni iscritto nell’albo ed il procuratore della Repubblica competente a norma del primo comma possono proporre ricorso al consiglio del collegio nazionale, nel termine perentorio di trenta giorni dalla proclamazione degli eletti (Comma cosí sostituito dall’art. 12, L. 21 febbraio 1991, n. 54)

Salvo che in materia elettorale, e nei casi di cui all’art. 41, ultimo comma, e 52, il ricorso al consiglio del collegio nazionale ha effetto sospensivo.

Art.55

Poteri del consiglio del collegio nazionale

Il consiglio del collegio nazionale ha facoltà di sospendere l’efficacia del provvedimento impugnato, annullarlo in tutto o in parte, modificarlo, riesaminare i fatti ed anche infliggere una sanzione disciplinare più grave.

In materia elettorale il consiglio del collegio nazionale può annullare in tutto o in parte le elezioni, ordinando la rinnovazione delle operazioni che ritiene necessarie.

Art.56

Contenuto del ricorso al consiglio del collegio nazionale

Il ricorso dinanzi al consiglio del collegio nazionale, ad eccezione di quello proposto dal procuratore della Repubblica, è redatto su carta bollata.

Il ricorso contiene i motivi su cui si fonda ed è corredato:

a) dalla indicazione degli estremi del provvedimento impugnato e, se il ricorso riguarda la materia elettorale, dagli estremi della proclamazione del risultato elettorale;

b) dai documenti eventualmente necessari a comprovarne il fondamento.

Quando non sia proposto dal procuratore della Repubblica, il ricorso è accompagnato dalla ricevuta del versamento, eseguito presso un ufficio del registro, della tassa stabilita dall’art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 261 e dall’indicazione del recapito al quale l’interessato intende siano fatte le eventuali comunicazioni o notificazioni da parte del consiglio del collegio nazionale. In mancanza di tale indicazione le comunicazioni o le notificazioni sono depositate, ad ogni effetto, presso la segreteria del consiglio del collegio nazionale.

Art.57

Irricevibilità del ricorso

E’ irricevibile il ricorso presentato dopo il termine di trenta giorni dalla notificazione della deliberazione impugnata.

Se il ricorso non è corredato della ricevuta del versamento di cui all’articolo precedente, viene assegnato al ricorrente un termine perentorio per presentarla.

In caso di mancata presentazione della ricevuta nel termine assegnato il ricorso è dichiarato irricevibile.

Art.58

Esame del ricorso

Le sedute del consiglio del collegio nazionale non sono pubbliche.

Le parti possono chiedere di essere sentite, proponendo apposita istanza contenuta nel ricorso o presentata nei trenta giorni successivi alla scadenza dei termini per ricorrere oppure nei termini per la presentazione dei motivi aggiunti.

Quando il consiglio del collegio nazionale ritiene necessario che l’interessato dia chiarimenti ovvero produca atti o documenti il presidente comunica i provvedimenti adottati all’interessato a mezzo di lettera raccomandata, con le modalità previste dall’art. 56 ultimo comma, fissando un termine per la risposta. Se questa non giunge entro il termine stabilito la decisione è presa in base agli atti in possesso del consiglio del collegio nazionale.

Chiusa la discussione, il presidente, pone in votazione le singole questioni che indica, raccoglie i voti dei consiglieri e vota per ultimo.

Le decisioni sono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti prevale quello del presidenti o di chi ne fa le veci.

Art.59

Decisione del ricorso

La decisione contiene il cognome e il nome del ricorrente, l’oggetto dell’impugnazione, i motivi sui quali si fonda, il dispositivo, l’indicazione del giorno, mese ed anno in cui è pronunciata, la sottoscrizione del presidente e del segretario.

La decisione è depositata in originale presso la segreteria del consiglio nazionale ed è notificata nel termine di trenta giorni dal deposito al ricorrente, a norma dell’art. 56 nel recapito dichiarato; ove sia stata omessa tale dichiarazione, la notifica si esegue presso il domicilio risultante dall’albo o dall’elenco speciale e, per i non iscritti, mediante deposito nella segreteria del consiglio del collegio nazionale.

La decisione, nello stesso termine di cui al comma precedente, è notificata al procuratore della Repubblica presso il tribunale della circoscrizione ove ha sede il collegio di appartenenza dell’interessato.

Art.60

Ricorso avverso le decisioni del consiglio del collegio nazionale

Le decisioni del consiglio del collegio nazionale pronunciate sui ricorsi in materia di iscrizione, cancellazione o reiscrizione nell’albo o nell’elenco speciale nonché in materia disciplinare o elettorale possono essere impugnate, nel termine perentorio di trenta giorni dalla notificazione, dall’interessato o dal procuratore della Repubblica competente per territorio, davanti al tribunale nella cui circoscrizione ha sede il collegio che ha emesso la decisione o presso il quale si è svolta la elezione contestata.

La sentenza del tribunale può essere impugnata davanti alla Corte di appello, nel termine di trenta giorni dalla notifica, dall’interessato, dal procuratore della Repubblica e dal procuratore generale competenti per territorio.

Sia presso il tribunale che presso la Corte di appello il collegio giudicante è integrato da due periti agrari. Per ciascun tribunale, nella cui circoscrizione ha sede un collegio dei periti agrari, e per ciascuna Corte di appello, ogni triennio sono nominati dal Consiglio superiore della magistratura o, per sua delega dal presidente della Corte d’appello del distretto, quattro periti agrari, due in qualità di componenti effettivi e due supplenti, scelti tra gli iscritti negli albi dei collegi aventi sede nel distretto, che siano cittadini italiani di età non inferiore ai venticinque anni, di incensurata condotta ed abbiano una anzianità di iscrizione nell’albo di almeno cinque anni.

Il tribunale e la Corte di appello provvedono in camera di consiglio, con sentenza, sentiti il pubblico ministero e gli interessati.

Il ricorso per cassazione è proponibile anche dal procuratore generale della Corte di appello entro sessanta giorni.

La sentenza può annullare, revocare o modificare la deliberazione impugnata.

TITOLO VII

Onorari, indennità e spese

Art.61

Determinazione delle tariffe e dei criteri per il rimborso delle spese

Le tariffe degli onorari e delle indennità ed i criteri per il rimborso delle spese spettanti per le prestazioni professionali sono stabiliti, ogni biennio, con deliberazione del consiglio del collegio nazionale, approvata dal Ministro per la grazia e la giustizia di concerto con il Ministro per l’agricoltura e le foreste.

Art.62

Restituzione di atti e documenti

Il perito agrario non può trattenere gli atti e i documenti ricevuti dal committente adducendo la mancata corresponsione degli onorari, dei diritti e delle indennità o l’omesso rimborso delle spese sostenute (Comma cosí sostituito dall’art. 13, L. 21 febbraio 1991, n. 54)

Sul reclamo del committente, il presidente del consiglio del collegio invita il perito agrario a depositare gli atti ed i documenti ricevuti, disponendone la restituzione di ufficio all’interessato, e promuovere la deliberazione del consiglio del collegio e che ha facoltà di sentire li interessati e di tentare la conciliazione.

TITOLO VIII

Disposizioni finali e transitorie

Art.63

Riscossione dei contributi

Il collegio riscuote i contributi previsti dagli artt. 12, lettera m) e 26 lettera h), mediante ruoli annuali compilati dal consiglio resi esecutivi dall’intendenza di finanza e trasmessi ai competenti esattori che provvedono all’incasso, con le forme e i privilegi previsti per la riscossione delle imposte dirette. I ruoli sono pubblicati e messi in riscossione in coincidenza con i ruoli erariali ordinari.

L’esattore versa i contributi al ricevitore provinciale delle imposte dirette il quale provvede a rimettere al collegio locale ed al collegio nazionale l’importo delle rispettive quote.

Art.64

Personale del collegio nazionale e dei collegi locali

Il consiglio del collegio nazionale ed i consigli dei collegi locali provvedono al personale occorrente e ad ogni altra necessità per il proprio funzionamento. Per la disciplina giuridica ed economica di detto personale si osservano le disposizioni vigenti in materia di lavoro (Cosí sostituito dall’art. 14, L. 21 febbraio 1991, n. 54)

Art.65

Già abilitati all’esercizio professionale

Conservano il diritto all’iscrizione nell’albo coloro che sono stati iscritti a norma dell’art. 22 del regio decreto 25 novembre 1929, n. 2365.

Analogo diritto è riconosciuto ai diplomati della cessata scuola tecnica agraria pareggiata di San Michele all’Adige (Trento), i quali dimostrino di aver prestato alla data di entrata in vigore della presente legge negli ultimi cinque anni attività professionale anche dipendente.

Art.66

Regolamento di esecuzione

Il Governo della Repubblica, nel termine di un anno dalla entrata in vigore della presente legge, provvede alla emanazione del relativo regolamento di esecuzione ( Vigente il D.P.R. 16 maggio 1972, n. 731)

15. 1. Il Governo della Repubblica, nel termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede ad apportare le eventuali modificazioni ed integrazioni al regolamento di esecuzione della legge 28 marzo 1968, n. 434, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1972, n. 731, conseguenti alle modificazioni apportate dalla presente legge alla legge 28 marzo 1968, n. 434